A cura dell’Avv. Valeria Zega – Dipartimento Global Mobility

Logo Bacciardi Partner con titolo "OPERATORI SANITARI IN FUGA: QUALI CONSEGUENZE FISCALI" su immagine astratta

Nei primi sei mesi del 2023, 1.700 lavoratori del settore sanitario hanno manifestato l’intenzione di lasciare l’Italia per lavorare nei Paesi del Golfo, alla ricerca di retribuzioni migliori e di una qualità della vita più elevata.

Secondo una stima di Amsi, Associazione dei medici stranieri in Italia, pubblicata sul Sole 24Ore, tra settembre e ottobre le richieste in merito sono aumentate del 65%.

Ma quali sono le conseguenze fiscali per il medico, l’infermiere, e in generale per l’operatore sanitario, che si trasferisce in un Paese estero? Come viene tassato il reddito di lavoro subordinato?

In primo luogo, occorre verificare in quale Paese l’operatore sanitario è fiscalmente residente. Se l’operatore sanitario mantiene la residenza fiscale in Italia, tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, saranno assoggettati a tassazione in Italia, compreso il reddito di lavoro subordinato percepito per il lavoro svolto all’estero.

Tale reddito potrà essere tassato anche nel Paese estero, se previsto dalla normativa locale, dando luogo così ad un fenomeno di doppia tassazione.

Se invece l’operatore sanitario perde la residenza fiscale in Italia e acquisisce la residenza fiscale nel Paese estero, il reddito di lavoro subordinato non sarà assoggettato a tassazione in Italia, eliminando così qualsiasi problematica di doppia tassazione su tale reddito.

Dato il crescente interesse dimostrato nei confronti dei Paesi del Golfo, occorre considerare che diversi Paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, rientrano nella “Black List” degli stati considerati a fiscalità privilegiata ai fini IRPEF.

Di conseguenza, i contribuenti che si cancellano dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e si trasferiscono in uno Stato rientrante nella “Black List”, continuano ad essere considerati fiscalmente residenti in Italia dall’Agenzia delle Entrate, salvo prova contraria.

In questi casi, spetta al contribuente dimostrare che la propria residenza fiscale effettiva è nel Paese estero, e non più in Italia.

Oltre alle conseguenze di natura fiscale, i lavoratori che intendono ricollocarsi all’estero devono valutare anche i possibili risvolti in materia immigratoria, laburistica, previdenziale e assistenziale.

I nostri professionisti sono in grado di assistervi con riferimento a tutti gli aspetti connessi con la mobilità internazionale dei lavoratori. Contattaci per saperne di più.