A cura degli Avv.ti Enzo Bacciardi e Michele Sacchi – Dipartimento Diritto del Lavoro

Una recente sentenza della Cassazione penale (Sez. IV, 20 novembre 2025, n. 39520) offre un messaggio molto chiaro a chi amministra imprese e gestisce cantieri: la responsabilità penale per un infortunio mortale non si evita con deleghe di fatto, subappalti o ruoli solo “di facciata”.
Il caso riguarda la morte di un lavoratore precipitato da oltre 12 metri durante lavori su una copertura. Le opere erano state in parte subappaltate e in cantiere operavano più soggetti. L’amministratrice della società datrice di lavoro ha sostenuto di essere tale solo formalmente, mentre la gestione effettiva era affidata ad altri. Una difesa frequente nella pratica. Eppure, non ha retto.
Il principio chiave: la carica genera una posizione di garanzia
La Corte ribadisce un concetto fondamentale: la nomina ad amministratore (con conseguente funzione di datore di lavoro) crea automaticamente una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. Questo vale a prescindere da chi, di fatto, gestisca il cantiere.
La presenza di un “gestore di fatto” non sostituisce il datore di lavoro, ma si aggiunge a lui. In altre parole: aggiunge responsabili, non esclude quelli già presenti.
Subappalto: utile sul piano organizzativo, irrilevante sul piano penale
Altro punto cruciale per le imprese: il subappalto non libera il datore di lavoro principale dagli obblighi di sicurezza. Anche se i subappaltatori hanno propri doveri prevenzionistici, l’appaltatore resta responsabile di:
- verificare concretamente che le misure di sicurezza siano predisposte;
- controllare che siano idonee rispetto al rischio;
- intervenire se mancano o sono inadeguate.
Affidarsi “sulla carta” all’operato del subappaltatore non è sufficiente.
Nessuna delega, nessuna esenzione
La responsabilità del datore di lavoro può venire meno solo in presenza di una valida ed efficace delega di funzioni, ovvero conforme ai requisiti rigorosi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 (scritta, specifica, accettata, con poteri e mezzi adeguati). In assenza di una delega così strutturata – come nel caso in esame – la responsabilità resta piena.
Indicazioni operative per amministratori e HR
Da questa decisione emergono alcune regole pratiche:
- Il subappalto non è uno scudo: serve vigilanza attiva.
- Le deleghe “di fatto” non valgono e non proteggono se non sono conformi alla legge
- La sicurezza va verificata sul campo, non solo nei documenti
- Accettare una carica significa assumere sempre responsabilità penali, non solo formali.
E, in caso di incidente mortale, il conto da pagare è di natura penale.