A cura dell’Avv. Michele Sacchi – Of Counsel Labour Law

 

Si può licenziare un dipendente perché produce poco?

Tra le situazioni più delicate per imprenditori e HR manager vi è certamente quella del lavoratore che, nel tempo, evidenzia un output produttivo significativamente inferiore rispetto alle attese aziendali o ai colleghi comparabili.

La domanda che spesso emerge è semplice: si può licenziare un dipendente perché “produce poco”?

La risposta è sì, ma solo a condizioni molto rigorose.

La Corte di Cassazione, anche con le sentenze n. 9453/2023 e n. 20284/2023, ha infatti ribadito che il licenziamento per scarso rendimento costituisce una forma di licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 e richiede quindi la prova di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore.

Non basta il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi

La giurisprudenza è molto chiara su un punto fondamentale: nel lavoro subordinato il dipendente non assume normalmente un’obbligazione di risultato, ma un’obbligazione di mezzi.

Questo significa che il mero mancato raggiungimento di target, budget o KPI non è sufficiente, di per sé, a giustificare un licenziamento.

Il datore di lavoro deve invece dimostrare che la scarsa performance derivi da:

  • negligenza;
  • disinteresse;
  • insufficiente diligenza professionale;
  • comportamento colpevole e reiterato del lavoratore.

In altri termini, non basta dimostrare che il dipendente “renda poco”: occorre provare che renda poco per propria responsabilità.

Gli elementi che la Cassazione considera decisivi

Le sentenze più recenti valorizzano alcuni profili particolarmente importanti.

1. Obiettivi chiari e verificabili

Il datore di lavoro deve poter dimostrare:

  • programmi di lavoro;
  • KPI;
  • standard produttivi;
  • obiettivi assegnati;
  • criteri di valutazione oggettivi.

Più tali elementi risultano formalizzati e condivisi, maggiore sarà la sostenibilità del provvedimento espulsivo.

2. Comparazione con i colleghi

Elemento centrale è il raffronto con lavoratori comparabili.

La Cassazione ritiene infatti legittimo valutare:

  • clienti acquisiti;
  • visite commerciali;
  • pratiche gestite;
  • vendite concluse;
  • volumi produttivi,

comparando i risultati del dipendente con quelli degli altri lavoratori aventi mansioni analoghe.

3. Persistenza temporale

Un calo produttivo occasionale non basta.

Lo scarso rendimento deve manifestarsi in maniera:

  • costante;
  • reiterata;
  • significativa nel tempo.

4. Procedura disciplinare

Essendo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, occorre rispettare integralmente la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori:

  • contestazione scritta;
  • possibilità di difesa;
  • valutazione delle giustificazioni;
  • proporzionalità della sanzione.

Un tema da affrontare con estrema cautela

Molti contenziosi nascono da contestazioni troppo generiche o da valutazioni meramente “intuitive” sulla scarsa performance del lavoratore.

Al contrario, il licenziamento per scarso rendimento richiede un approccio estremamente tecnico, fondato su criteri oggettivi, comparazioni corrette e una rigorosa costruzione probatoria.

Proprio per questo motivo, l’assistenza preventiva di professionisti specializzati in diritto del lavoro e relazioni industriali rappresenta spesso la vera differenza tra un recesso sostenibile e un contenzioso ad alto rischio.

Il Dipartimento di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali di Bacciardi Partners assiste quotidianamente imprese, HR manager e gruppi societari nella gestione delle situazioni disciplinari più complesse, supportando il management sia nella fase preventiva sia nell’eventuale gestione del contenzioso.