Il D.lgs. n. 209/2023 in materia di fiscalità internazionale ha riformato i criteri per l’individuazione della residenza fiscale delle società e degli enti di cui al comma 3 dell’art. 73 TUIR, con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica.
Infatti, la versione aggiornata dell’art. 73 prevede criteri più oggettivi per la determinazione della residenza fiscale, vale a dire:
- la sede legale, criterio rimasto invariato rispetto alla precedente versione della norma;
- la sede di direzione effettiva, intesa come il luogo in cui vengono assunte le decisioni apicali della società;
- il luogo di gestione ordinaria in via principale, inteso come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti della gestione corrente relativi alla società nel suo complesso.
Ai fini della integrazione della residenza fiscale italiana, tali criteri, tra loro alternativi, devono sussistere nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta.
I nostri servizi
Il Dipartimento di Fiscalità Nazionale e Internazionale di Bacciardi Partners è in grado di assistere la vostra azienda nel condurre un check-up sulla governance delle controllate o consociate estere per evitare che vengano considerate fiscalmente residenti in Italia, alla luce delle recenti modifiche sulla residenza fiscale delle società e degli enti.