A cura degli Avv.ti Enzo Bacciardi e Michele Sacchi Dipartimento Diritto del Lavoro

 

Con l’ordinanza n. 26607 del 2 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio rilevante : il datore non può trattenere somme dalla retribuzione del lavoratore a titolo di risarcimento danni senza aver prima adottato e comunicato una sanzione disciplinare, quando tale procedura è prevista dal Contratto Collettivo.

Il caso

Un’azienda di autotrasporti aveva operato due trattenute sullo stipendio di un magazziniere per danni causati da un utilizzo improprio del muletto. Solo tra la prima e la seconda trattenuta era stata attivata la procedura disciplinare, conclusa con un richiamo scritto.
Il lavoratore ha impugnato la decisione e la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l’azienda a restituire la prima trattenuta, confermando l’orientamento secondo cui la sanzione disciplinare produce effetti solo dal momento in cui è comunicata al lavoratore, non già quando è semplicemente adottata.

Il quadro normativo

Il contratto collettivo Trasporti, Logistica e Spedizioni (art. 32) stabilisce che:

  • l’azienda può addebitare al dipendente il danno solo dopo aver comminato almeno un richiamo scritto;
  • l’importo del danno a carico del lavoratore varia in base alla gravità, alla colpa e ai limiti economici fissati dal contratto;
  • il recupero deve avvenire in rate mensili non superiori a un quinto della retribuzione.

Il rinnovo del CCNL del 2024 ha aggiornato le soglie di responsabilità e introdotto nuovi obblighi per i datori di lavoro, tra cui:

  • la comunicazione annuale alle rappresentanze sindacali relativa alle coperture assicurative aziendali e alle eventuali franchigie;
  • l’obbligo di documentare la richiesta di risarcimento con preventivi o stime di danno;
  • la nullità del procedimento disciplinare in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

La portata della decisione

La Cassazione ha ricordato che le azioni disciplinari e quelle risarcitorie sono distinte, ma nel caso in cui il contratto collettivo subordini il risarcimento all’applicazione di una sanzione, tale procedura diventa vincolante. Il datore, pertanto, non può agire in via risarcitoria senza aver prima completato l’iter disciplinare previsto.

Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che:

  • la responsabilità del lavoratore deve essere valutata in relazione alla sua qualifica, alla formazione ricevuta e alla complessità delle mansioni (Cass. civ. n. 22965/2013);
  • la negligenza del datore di lavoro o l’assenza di adeguate misure preventive può ridurre o escludere il diritto al risarcimento (Cass. civ. n. 26575/2025).

Indicazioni operative per i datori di lavoro

La sentenza conferma l’importanza di seguire scrupolosamente le procedure contrattuali e disciplinari prima di procedere a trattenute sul salario del lavoratore.
Sul piano pratico:

  • la contestazione disciplinare, anche quando non è obbligatoria, costituisce una tutela preventiva per il datore di lavoro;
  • la contestazione disciplinare consente di formalizzare la responsabilità del dipendente e raccogliere elementi utili per un’eventuale azione di risarcimento;
  • la contestazione disciplinare evita che la trattenuta venga dichiarata illegittima per violazione del CCNL.

In sintesi, la decisione della Cassazione rafforza il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro regolati da contratti collettivi strutturati, la procedura disciplinare non è un mero adempimento formale, ma un presupposto sostanziale per la legittimità di qualsiasi trattenuta retributiva a titolo di danno.