A cura del Dipartimento Labour Law

Negli ultimi anni – complice l’evoluzione del diritto europeo e della giurisprudenza nazionale – il tema dei licenziamenti nulli ha conosciuto una profonda trasformazione.
In particolare, si è progressivamente chiarita e, al contempo, irrigidita la distinzione tra:
- Licenziamento discriminatorio,
- Licenziamento ritorsivo (o per motivo illecito ex art. 1345 c.C.).
Si tratta di due fattispecie che, nella prassi, tendono spesso a sovrapporsi nelle allegazioni difensive dei lavoratori, ma che presentano presupposti, logiche e – soprattutto – regole probatorie profondamente diverse.
Il licenziamento discriminatorio: una fattispecie “oggettiva”
Il licenziamento è discriminatorio quando è collegato – direttamente o indirettamente – a un fattore protetto: genere, età, disabilità, orientamento sessuale, religione, appartenenza sindacale, convinzioni personali, ecc.
La trasformazione della nozione
La giurisprudenza più recente ha progressivamente abbandonato una visione “soggettiva” (centrata sull’intento del datore) per adottare una logica oggettiva: ciò che rileva è l’effetto discriminatorio del provvedimento, non l’intenzione.
Questo emerge chiaramente anche da due recentissime pronunce:
- In un caso riguardante una lavoratrice disabile, la cassazione ha affermato che non esiste alcun obbligo per il dipendente di comunicare dati sensibili, né il suo silenzio può attenuare la responsabilità datoriale (cassazione civile, sez. Lav., Sentenza 2 marzo 2026, n. 4623);
- In un caso deciso dal giudice del lavoro trento, il licenziamento è stato qualificato discriminatorio perché collegato al rifiuto di avances, inquadrato come forma di molestia ex art. 26 d.Lgs. 198/2006 (tribunale di trento sez. Lav., Sentenza 5 febbraio 2026, n. 15).
Ed ecco quindi il passaggio chiave: il licenziamento è nullo anche se esistono motivi formalmente leciti, purché il fattore discriminatorio abbia inciso sulla decisione.
Il licenziamento ritorsivo: una fattispecie “soggettiva” e residuale
Diversa è la logica del licenziamento ritorsivo, che si colloca nell’alveo del motivo illecito determinante.
Si ha ritorsione quando il licenziamento costituisce una reazione ingiusta e arbitraria del datore a un comportamento legittimo del lavoratore (es. Rivendicazioni, azioni giudiziarie, rifiuti legittimi, ecc.).
Affinché il licenziamento sia nullo per ritorsione, il lavoratore deve dimostrare che il motivo “ufficiale” sul quale si fonda il licenziamento:
- è falso o pretestuoso;
- è determinante ed esclusivo.
Questo è il punto decisivo: se esiste una giusta causa o un giustificato motivo a sorreggere la ragione del licenziamento, la ritorsione normalmente cade.
La differenza chiave: l’onere della prova
È sull’onore della prova che si gioca la vera partita processuale.
In caso di licenziamento discriminatorio opera, infatti, un regime probatorio agevolato per il lavoratore:
- Il lavoratore deve allegare elementi indiziari (esistenza del fattore protetto + trattamento deteriore);
- Il giudice valuta se tali elementi rendano plausibile la discriminazione;
- A quel punto, l’onere si sposta sul datore, che deve dimostrare che avrebbe comunque adottato la stessa decisione anche in assenza del fattore protetto.
In altre parole, si assiste ad una inversione (o “alleggerimento”) dell’onere della prova a favore del lavoratore che vanta di essere stato discriminato.
In caso di licenziamento ritorsivo resta ferma la regola generale dell’art. 2697 c.C.: L’onere probatorio grava integralmente sul lavoratore. La prova fornita deve essere rigorosa, tanto che pur essendo ammesse presunzioni, devono essere gravi, precise e concordanti.
Per esempio, la mera vicinanza temporale tra esercizio di un diritto del lavoratore e licenziamento non basta a dimostrare la discriminazione e, quindi, il licenziamento viene considerato legittimo.
Ma, attenzione, perché le recenti normative (trasparenza, whistleblowing, conciliazione vita-lavoro) stanno introducendo meccanismi di “quasi inversione” anche in ambito ritorsivo, segno di una progressiva convergenza verso il modello antidiscriminatorio.
Le conseguenze: la reintegra piena
Sia il licenziamento discriminatorio sia quello ritorsivo, quando accertati, comportano la nullità del recesso (e questo a prescindere dell’applicabilità delle cosiddette “tutele crescenti”).
Le conseguenze per il datore di lavoro sono gravi:
- Reintegra nel posto di lavoro del lavoratore licenziato (in alternativa, il lavoratore, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, può chiedere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR);
- Risarcimento integrale del danno con un’indennità a copertura del periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con un minimo di 5 mensilità;
- Versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per tutto il periodo dell’illegittima estromissione.
Senza considerare l’impatto reputazionale e organizzativo (oltre ai costi indiretti quali spese legali e riorganizzative interne), si tratta quindi della tutela più intensa oggi prevista dall’ordinamento, rimasta proprio per le ipotesi di nullità.
Una linea di confine sempre più “sottile”
La giurisprudenza più recente evidenzia un punto cruciale: alcune fattispecie tradizionalmente ritorsive stanno migrando nell’area della discriminazione (es. Rifiuto di molestie, esercizio di diritti fondamentali). Ciò comporta un aggravamento significativo del rischio per il datore, soprattutto sul piano probatorio.
Il caso del tribunale di trento, sopra ricordato, è emblematico: una vicenda che poteva apparire “ritorsiva” è stata invece qualificata come discriminatoria, con conseguente applicazione del regime più severo e, soprattutto dal punto di vista processuale, con inversione dell’onere della prova.
Indicazioni operative perhre management
Alla luce di questo quadro, il rischio principale non è tanto “avere torto”, quanto non riuscire a dimostrare di avere ragione.
Ecco sei passi operativi fondamentali per tutelare la posizione aziendale in caso di licenziamento:
A. Separare sempre il piano personale da quello gestionale
Qualsiasi commistione (messaggi, comportamenti informali, relazioni personali) può diventare prova indiziaria di discriminazione.
B. Costruire un fascicolo solido prima del licenziamento
Sia nei licenziamenti disciplinari sia in quelli economici:
- Documentare i fatti in modo coerente e cronologico;
- Evitare contraddizioni;
- Mantenere tracciabilità delle decisioni.
C. Coerenza interna (con applicazione delprincipio di comparazione)
La domanda chiave che il giudice farà in corso di causa è questa: “avresti licenziato anche un altro lavoratore nella stessa situazione?”
Se la risposta “sì, l’avrei senz’altro fatto” non è supportata da concrete evidenze, il rischio di soccombenza è elevato.
D. Attenzione ai “momenti sensibili”
Quei licenziamenti che intervengono:
- Dopo richieste del lavoratore;
- Dopo segnalazioni o reclami;
- In contesti conflittuali;
Sono “intrinsecamente sospetti” e richiedono un livello probatorio più alto.
E. Gestire correttamente i dati sensibili
Il caso della lavoratrice disabile è chiarissimo: il lavoratore non ha alcun obbligo di rivelare condizioni personali. È quindi il datore di lavoro che deve attivarsi con correttezza e buona fede.
F. Verificare sempre il “rischio discriminazione” prima di licenziare
Oggi è buona prassi affiancare alla verifica della sussistenza di giusta causa / giustificato motivo anche una vera e propria analisi preventiva di rischio discriminatorio/ritorsivo.
Conclusioni
Il sistema attuale è chiaro: il legislatore e la giurisprudenza stanno costruendo un perimetro di tutela sempre più ampio e penetrante contro i licenziamenti abusivi.
Per le imprese, questo si traduce in un cambio di paradigma: non basta che il licenziamento sia “giustificato”, ma deve essere anche “difendibile in giudizio sotto il profilo probatorio e relazionale”.
Ed è proprio su questo terreno – più che su quello della legittimità formale – che oggi si gioca la vera partita; una partita che il dipartimento di diritto del lavoro e relazioni industriali di BACCIARDI PARTNERS è pronto a giocare con voi.
Avv. Michele Sacchi – Of Counsel Labour Law