A cura di Michele Sacchi – of counsel Area Diritto del Lavoro

Scarica l’articolo in formato .pdf stampabile

Licenziamento ritorsivo e licenziamento discriminatorio_la prova nel processo_Bacciardi PartnersIl licenziamento ritorsivo e quello discriminatorio, in quanto provvedimenti nulli, comportano la reintegra del lavoratore; si tratta tuttavia di fattispecie diverse, che hanno un trattamento processuale differente.

Il licenziamento ritorsivo è quello determinato unicamente da un intento di rappresaglia del datore di lavoro. Si tratta quindi di una reazione, non sorretta da alcuna motivazione di carattere oggettivo o soggettivo, di fronte ad un comportamento legittimo del lavoratore. Il classico esempio è quello del lavoratore che si vede risolvere il contratto di lavoro per avere partecipato ad uno sciopero o per essersi iscritto ad un determinato sindacato. Le ipotesi concrete possono essere le più disparate; ed è per questo che la Legge non fornisce un elenco tassativo.

Il licenziamento discriminatorio è quello che si verifica, in casi rigorosamente elencati dalla Legge, a seguito di un’ingiustificata differenza di trattamento dovuta all’indebita valutazione datoriale circa talune caratteristiche o qualità del singolo lavoratore. E’ il caso dei licenziamenti comminati per gravidanza, per l’appartenenza ad una categoria politica, razziale, religiosa o linguistica; per ragioni legate al sesso o all’orientamento sessuale; per questioni legate alla disabilità; per l’età del lavoratore e, infine, per le convinzioni personali del lavoratore.

La differenza più importante, in ogni caso, è di natura processuale:

  • nel licenziamento ritorsivo spetta al lavoratore fornire la prova che l’unico fatto posto a giustificazione del provvedimento rappresenti un’indebita rappresaglia del datore di lavoro ad un suo comportamento legittimo;
  • diversamente, nel licenziamento discriminatorio il lavoratore può limitarsi a fornire unicamente la prova di elementi di fatto – eventualmente anche di carattere meramente statistico – idonei a fondare la presunzione del carattere discriminatorio del licenziamento, mentre spetta interamente al datore di lavoro provare con mezzi idonei che il recesso sia fondato su un motivo lecito.

I professionisti del dipartimento di Diritto del Lavoro di Bacciardi Partners sono a vostra disposizione per la regolamentazione e gestione dei rapporti di lavoro e per l’assistenza nel contenzioso laburistico.